Perchè avere assicurazione professionale medici veterinari

assicurazione professionale medici veterinari

Perché sottoscrivere l’assicurazione professionale medici veterinari

Oggi vi spiegheremo perché sottoscrivervi all’assicurazione professionale medici veterinari!

Qualsiasi attività lavorativa ha connaturato il rischio, più o meno esteso, di incorrere in potenziali o probabili infortuni.

La soluzione che contribuisce a mitigare possibili danni conseguenziali a copertura degli infortuni che potrebbero verificarsi è sicuramente la stipula di una Polizza assicurativa.

Questo approccio assicurativo in merito a probabili danni causati durante l’attività lavorativa vale anche per i liberi professionisti.

Durante lo svolgimento delle proprie competenze potrebbero incorrere in infortuni professionali con danni per un significativo valore economico o danni fisici permanenti per sé stessi o causati ad altre persone.

Al contrario di persone e lavoratori con contratto di dipendenza dove è l’azienda che fornisce assistenza e protezione nelle occasioni di causa di eventuali danni fisici cagionati nello svolgimento dell’attività lavorativa;

Lavoratori autonomi: come funziona?

Nel caso di tutti i lavoratori autonomi e in generale dei liberi professionisti le cose da tenere in conto sono molte e molto più complesse.

Si intende asserire che un libero professionista o un lavoratore autonomo è il datore di lavoro di sé stesso e se è impossibilitato a svolgere la sua attività lavorativa ed è costretto a fermarsi, di fatto si stoppa e chiude la sua azienda.

Specialmente i liberi professionisti possono contare e affidarsi soltanto sulla propria forza, intelligenza e capacità per far crescere e migliorare la propria attività lavorativa.

Ne consegue l’indifferibile necessità di dotarsi di un’adeguata e opportuna assicurazione per infortuni tagliata su misura per i professionisti.

Per essere tutelati, coperti e protetti al presentarsi di qualsivoglia evenienza ed essere tutelati con continuità nello svolgimento della propria attività professionale e lavorare con maggiore tranquillità.

Ai liberi professionisti quindi è indispensabile la dotazione di un’assicurazione in quanto a differenza di tutti i lavoratori dipendenti, non sono in alcun modo tutelati da un’assicurazione professionale medici veterinari obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L’assicurazione professionale medici veterinari per la copertura da infortuni per i lavoratori autonomi si attiva nel momento in cui un danno fisico fortuito e non prevedibile colpisce il lavoratore autonomo, che può limitarsi a un’inabilità temporanea, più grave e permanente rispetto all’attività lavorativa svolta o nei casi infausti anche la perdita della vita.

Nei casi di gravi danni fisici il libero professionista non solo è impossibilitato fisicamente a continuare lo svolgimento del proprio lavoro e nell’impossibilità di produrre profitti, ma specialmente nelle gravi conseguenze economiche cui potrebbe incappare in termini di esborsi post infortunio.

Le principali garanzie della polizza infortuni dei lavoratori autonomi

Con la sottoscrizione dell’assicurazione professionale medici veterinari concernente gli infortuni per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, si ottengono coperture e benefici.

Principalmente con la copertura delle spese mediche occorse per curarsi e guarire dall’infortunio, in quanto la compagnia di assicurazione risarcisce l’assicurato per interventi operatori, acquisto di medicinali, le degenze, e altro ancora.

In più oltre, l’assicurato ha diritto alla corresponsione di una diaria in denaro a titolo di copertura per il fermo attività e per ogni giorno non lavorato fino alla guarigione definitiva dall’infortunio.

Sono molteplici le tipologie di polizze infortuni per il libero professionista e lavoratore autonomo, e sono specifiche in funzione della categoria professionale: ingegneri; medici; avvocati; ecc.

Come per tutte le altre polizze infortuni il verificarsi dell’infortunio e il relativo danno al professionista o lavoratore autonomo deve essere certificato da un medico con la presentazione di idonea documentazione.

I rischi e le coperture sottoscritte, con la compagnia assicurativa, variano a seconda dell’attività svolta nonché della tipologia di inabilità che viene certificata in dipendenza dell’infortunio.

Legge n.24/2017

Con la Legge n. 24/2017 recante le <<Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie>> si sono introdotte una serie di novità.

Queste novità sono inerenti a profili amministrativi, penali e civili delle responsabilità professionali, con l’intento di abbattere il contenzioso civile e penale che interessa la responsabilità medica insieme alla garanzia di creare un efficace sistema risarcitorio a ristoro dei danni sanitari subiti dai pazienti.

Le responsabilità di cui sopra si estendono pure alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Chi esercita la professione sanitaria all’interno della struttura, anche se individuato dal paziente ed è non dipendente della struttura stessa, risponde del proprio operato per l’esclusiva responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., fatta salva l’ipotesi in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (libera professione intra moenia).

Cosicché appare chiaro che, il paziente che ritenesse di aver subito un danno, andrà a rivalersi sulla struttura, e non sull’operatore sanitario personalmente responsabile.

A maggior ragione per ridurre il contenzioso giudiziario ordinario, la riforma ha previsto la possibilità per il danneggiato di tentare, preliminarmente, un tentativo di conciliazione e la richiesta di un risarcimento del danno.

Il ricorso è promosso dinanzi al giudice civile competente con la richiesta di una “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” che accerti, in via conciliativa, il danno lamentato dal paziente.

È ammissibile che in fase conciliativa la struttura sanitaria possa presentare, tramite l’assicurazione obbligatoria, un’offerta di risarcimento.

Le Strutture ritenute responsabili possono sempre esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei professionisti di cui a loro volta venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave.

Ecco cosa dice l’art. 10 della legge .24/2017

Di rilevante interesse è quanto riportato nell’art. 10 della Legge n. 24/2017 che prevede l’obbligo per le strutture pubbliche o private di sottoscrivere una copertura assicurativa per coprire i danni causati dal personale della struttura sanitaria e per le attività svolte da chi esercita la professione sanitaria in regime intramurario o in regime di convenzionamento con il SSN.

Una ulteriore polizza assicurativa per le strutture sanitarie sarebbe altresì opportuna a copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi nell’ipotesi in cui il danneggiato intenti azione diretta nei confronti del professionista esercente, così come il medesimo obbligo assicurativo sarebbe previsto a carico dell’esercente la professione sanitaria, che opera per qualsiasi motivo o titolo nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private che deve provvedere alla stipula, a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Per l’esercente che svolga la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie, o lavori al suo interno in qualità di libero professionista e si avvale della struttura sanitaria per adempiere alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del  paziente, è confermato l’obbligo di stipula di idonea assicurazione professionale medici veterinari per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale già imposto dall’art. 3 comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011 con obbligo a carico del professionista di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

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