Nuove norme contro i ritardi dei pagamenti delle parcelle ai professionisti

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18 giugno 2002 Il decreto legislativo sulle modalità di pagamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, comporta, anche per i professionisti, interessi automatici e rivalutazione dopo tre mesi dall’invio della parcella. É questa la conseguenza dell’equiparazione delle professioni alle imprese, che il diritto comunitario sottolinea da tempo. …

18 giugno 2002 Il decreto legislativo sulle modalità di pagamento, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, comporta, anche per i professionisti, interessi automatici e rivalutazione dopo tre mesi dall’invio della parcella. É questa la conseguenza dell’equiparazione delle professioni alle imprese, che il diritto comunitario sottolinea da tempo. Diventano snelli i rapporti con i committenti, perché sia nel settore tecnico (per ingegneri, architetti, agronomi, geometri, periti) che in quello economico (ragionieri, dottori commercialisti) e nelle altre arti liberali (dai medici agli avvocati, ai notai) dovrebbero diminuire gli equivoci sulle modalità di pagamento. Gli Ordini possono tirare un respiro di sollievo: più volte, infatti, avevano tentato di introdurre nei loro tariffari (approvati con provvedimento ministeriale) meccanismi di rivalutazione delle prestazioni, al fine di bilanciare i consistenti ritardi che caratterizzano la fase della riscossione degli onorari. A togliere le castagne dal fuoco arriva ora il decreto legislativo, che parla di interessi moratori, di risarcimento dei costi di recupero e di nullità dei patti contrari. Queste modifiche riguardano le parcelle regolari e le prestazioni non contestate: un’attività professionale che non soddisfi i requisiti di legge o quelli pattuiti con il committente, continuerà a essere contestabile senza alcun rischio di doverne anticipare il pagamento. Fino al decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri (che si applicherà ai rapporti professionali successivi all’8 agosto 2002), il committente – privato o pubblica amministrazione – può essere destinatario solo di un decreto ingiuntivo (negli appalti pubblici continuerà comunque ad applicarsi una disciplina speciale). Secondo il decreto legislativo, invece, ci sarà la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo contro un soggetto (committente) che ha sede fuori dalla Repubblica; verranno superati i termini ridotti per ottenere il decreto ingiuntivo (entro 30 giorni dal deposito del ricorso con parere favorevole dell’Ordine professionale) e il termine di 50 giorni entro il quale il debitore deve eseguire l’ordine giudiziale di pagamento, se il committente risiede in uno degli Stati Ue (60 giorni per residenti in altri Stati). Con la vecchia disciplina per rapporti professionali articolati e diluiti nel tempo, accade che una richiesta di pagamento venga bloccata dalla difficoltà di separare importi e titoli di pretesa, sicché una parcella complessiva si incaglia nel contenzioso senza fruttare al professionista nemmeno un pagamento parziale. Ora il pagamento parziale sarà dovuto, in applicazione di un nuovo articolo 648 del Codice di procedura civile, che appunto obbliga il giudice a emettere un ordine di pagamento parziale, se esistono somme non contestate. In sintesi, il nuovo meccanismo consente ai professionisti di ottenere un vantaggio iniziale, partendo in modo accelerato con un decreto ingiuntivo che va impugnato, da parte del committente, nei 40 giorni successivi e che può essere, in casi di particolare pregiudizio nel ritardo, addirittura preceduto da un ordine di pagamento immediato. Ma soprattutto viene esaltato il ruolo degli organi professionali (Consigli dell’Ordine), cui spetta la valutazione delle parcelle professionali. Chi vuole procedere con tempi accelerati deve infatti munirsi (articolo 636 del Codice di procedura civile) del parere dell’Associazione, parere che dovrebbe limitarsi a una verifica dell’applicazione delle tariffe, ma che per alcune voci potrebbe entrare nel merito della qualità della prestazione. Guglielmo Saporito

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