CHIARIMENTI DALL’INPS SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

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CHIARIMENTI DALL’INPS SUL CUMULO CONTRIBUTIVO

INPS Circolare numero 140 del 12-10-2017
“Finalmente a distanza di 10 mesi dall’entrata in vigore della normativa sul regime di cumulo dei contributi esteso ai Professionisti, l’INPS ha adottato la circolare contenete i necessari chiarimenti per l’operatività della normativa”, così il Presidente dell’Enpav Gianni Mancuso commenta la pubblicazione della circolare INPS n.140 del 12 ottobre.
L’Enpav già lo scorso 28 settembre aveva adottato la propria delibera contenente le modalità operative interne alla Cassa e dalla lettura della circolare INPS, l’atto ENPAV risulta allineato con le indicazioni dell’INPS.
Con riguardo al calcolo della quota di pensione INPS, un passaggio della circolare n.140 precisa espressamente che per determinare l’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo), ai fini dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, l’INPS considererà solo la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata. In sostanza per la determinazione dei 18 anni al 31.12.1995, necessari per l’applicazione del metodo di calcolo retributivo, non rilevano le contribuzioni versate presso le altre gestioni previdenziali diverse da quelle citate e quindi, nel caso di specie, non rilevano i contributi versati presso l’Enpav. Su questo aspetto riguardante il metodo di calcolo della quota INPS, la circolare ha dato una interpretazione del c. 246 che potrà generare reazioni forti da parte di coloro che avrebbero potuto acquisire, attraverso il regime del cumulo, sia il diritto alla pensione sia un sistema di calcolo presumibilmente più vantaggioso.
La circolare precisa inoltre che la domanda di pensione dovrà essere presentata presso l’ Ente di ultima iscrizione; in caso di iscrizione contestuale a più forme previdenziali, l’interessato ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Fatta chiarezza sulla normativa, ora l’ultimo passaggio è la stipula delle convezioni tra l’INPS e le Casse professionali.

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