Novità Decreto Fiscale: cosa cambia nel 2017

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Novità Decreto Fiscale: cosa cambia nel 2017

Dal nostro commercialista ecco qualche spunto su alcune novità e adempimenti introdotti con la manovra di fine anno 2016 e in questi giorni.

PROROGA AL 12 GIUGNO DELL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL 1° TRIMESTRE 2017.

A pochi giorni dalla scadenza, è arrivata la proroga per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni Iva effettuate (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010) per il primo trimestre, adempimento introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (art. 4, D.L. n.193/2016).

La Presidenza del Consiglio ha firmato un decreto che proroga di 12 giorni (dal 31 maggio al 12 giugno) il termine per inviare il Modello IVP17 all’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo termine che sarà reso ufficiale con la pubblicazione del decreto, è stato concesso per rispondere alle generali esigenze manifestate da aziende e professionisti che avevano evidenziato l’incertezza normativa, i ritardi nel rilascio del software, il malfunzionamento del nuovo canale telematico.

Il modello Iva trimestrale dovrà essere trasmesso, appunto attraverso la nuova interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, un canale del tutto differente e molto più macchinoso rispetto quello solitamente utilizzato per inviare i dichiarativi (Entratel).

Il file generato dal software, che ha un’estensione in formato xml, dovrà essere:

· Controllato con il software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (con Desktop telematico oppure con il controllo on line sul sito Fatture e corrispettivi)

· Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (di seguito, anche “firma Entrate”). Pertanto le alternative sono: firma rilasciato da un ente autorizzato, oppure funzione di firma presente su Desktop telematico o ancora funzione sigilla presente sul sito on line Fatture e corrispettivi.

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra, il DL 193/2016, ha introdotto due nuovi adempimenti.

In luogo della comunicazione annuale dei dati rilevanti ai fini IVA (conosciuto come spesometro), sono previsti quattro invii trimestrali.  È stato reintrodotto l’obbligo dell’invio trimestrale della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva.

In sostanza dal 2017 ci sono 8 nuovi adempimenti in luogo di uno solo (spesometro annuale): quattro spesometri e quattro liquidazioni IVA da trasmettere telematicamente.

Ciò si traduce in buona sostanza in otto nuovi adempimenti che, inevitabilmente, comportano nuovi ed aggiuntivi costi amministrativi (parcelle del commercialista per intenderci) e impiego di tempo qualora si decidesse di farvi fronte direttamente.

Altra considerazione: tali adempimenti richiedono una maggior tempestività nell’effettuare le registrazioni contabili e quindi è necessaria una maggior puntualità e tempestività nel procedere alla contabilizzazione delle operazioni. Aggiungo una maggior precisione e tempestività nei pagamenti: trasmettendo trimestralmente le liquidazioni IVA vi dovrà essere coincidenza immediata (salve correzioni, sanzionate progressivamente con ravvedimento operoso) tra la liquidazione e quanto versato. Trattandosi di dati telematici, facilmente elaborabili e confrontabili, i controlli da parte dell’agenzia entrate saranno tempestivi e rapidi.

Ultime informazioni: i modelli per le liquidazioni iva ed i dettagli tecnici dell’invio sono appena stati resi noti (fine marzo). C’è subbuglio tra gli addetti ai lavori (software house e commercialisti) in particolare perché le modalità di trasmissione dei file sono nuove e relativamente poco usate e conosciute dalla generalità degli studi, le case di software hanno poco tempo per adeguare i software gestionali degli studi e tale adeguamento sembra comporti costi aggiuntivi anche per gli studi professionali.

La scadenza del primo invio, relativo al primo trimestre 2017, è il 31 maggio 2017. Da dichiarazioni dell’Agenzia Entrate è prevista una piccola proroga (10/15 giorni) dell’adempimento.

Di seguito illustriamo le loro caratteristiche principali, soffermandoci con maggior dettaglio all’argomento comunicazione delle liquidazioni IVA.

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Viene introdotto, a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali e note di variazione. Le informazioni richieste sono quelle relative:

  •  ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero fattura;
  • base imponibile, aliquote e imposte;
  • tipologia dell’operazione.

Viene prevista l’esenzione degli agricoltori situati in zone montane.

L’adempimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (per il secondo trimestre entro il 16 settembre e per l’ultimo entro il mese di febbraio). Attualmente, inoltre, non viene prevista alcuna esclusione di carattere soggettivo / oggettivo all’adempimento. In sede di conversione è stato previsto che l’invio del secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 16.09, mentre l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.07.2017.

In sede di conversione è stata modificata la sanzione a 2 euro per fattura con un massimo di 1000 (dimezzata, anche nel massimale, se l’adempimento interviene entro 15 giorni dalla scadenza).

DATI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Sono tenuti all’adempimento in esame (le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da apposito provvedimento direttoriale) tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione.

L’adempimento NON interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ovvero che sono esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, produttori agricoli che applicano il regime di esonero di cui all’art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.), fintanto permangano le prescritte condizioni di esonero.

OSSERVA

Per espressa indicazione normativa, la comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate, ed è dovuta anche nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito.

SANZIONI

È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

La sanzione è ridotta della metà (minimo Euro 250,00 / massimo Euro 1.000,00), se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.

SCADENZE

Solo per il 2017 le Comunicazioni Iva dei primi due trimestri vengono accorpate in un’unica comunicazione con scadenza 25 luglio 2017 mentre le liquidazioni Iva devono essere comunicate da subito trimestralmente. Dal 2018, invece, le scadenze vanno a regime e, dunque, sia le comunicazioni Iva trimestrali per fatture emesse e ricevute e liquidazioni Iva avranno la stessa scadenza.

Le scadenze per il 2017 sono riepilogate nella tabella che segue.

Termini di adempimento

Tipo di comunicazione

Primo anno di applicazione (2017)

A regime (dal 2018)

Comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) (art. 21, D.L. 78/2010)

I semestre: 16.9.2017

II semestre: 28.2.2018

I trimestre: 31.5.2018

II trimestre: 16.9.2018

III trimestre: 30.11.2018

IV trimestre: 28.2.2019

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

(art. 21-bis, D.L. 78/2010)

I trimestre: 31.5.2017

II trimestre: 16.9.2017

III trimestre: 30.11.2017

IV trimestre: 28.2.2018

I trimestre: 31.5.2018

II trimestre: 16.9.2018

III trimestre: 30.11.2018

IV trimestre: 28.2.2019

Il termine per la prima trasmissione della comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni periodiche iva, originariamente previsto per il 31 maggio, subirà una piccola proroga, preannunciata nell’ordine di una decina di giorni, motivata dalle modifiche al canale di trasmissione che si sono rese necessarie a seguito delle segnalazioni degli operatori del settore (professionisti e produttori di software).

Comunicazioni delle liquidazioni Iva: contenuto e modalità di trasmissione.

Per espressa disposizione normativa, la comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate.

Il Provvedimento Agenzia Entrate n. 58793 del 27/3/2017 ha approvato e pubblicato il modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, fornendo le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione (esclusivamente) telematica dello stesso.

Il modello è formato dai seguenti documenti:

· un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest’ultimo);

· un modulo comprendente il solo quadro VP, composto dai righi da VP1 a VP14 nei quali il soggetto passivo Iva deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare l’Iva da versare o quella a credito per il periodo interessato. In particolare, deve riportare il periodo di riferimento (rigo VP1), il totale delle operazioni attive (rigo VP2) e passive (rigo VP3) al netto dell’Iva, l’Iva esigibile (rigo VP4), detratta (rigo VP5), dovuta o a credito (rigo VP6), il debito del periodo precedente non superiore a € 25,82 (rigo VP7), il credito del periodo precedente (rigo VP8) e quello dell’anno precedente (rigo VP9), gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali (rigo VP12), l’acconto dovuto (VP13), l’Iva da versare o a credito (VP14).

I soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione mensile dell’imposta sono tenuti a presentare un modulo per ciascun mese, mentre quelli trimestrali un unico modulo per ciascun trimestre.

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un proprio intermediario abilitato (di norma il commercialista); in tale ultima ipotesi, sarà cura dell’intermediario rilasciare al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, e che costituisce prova della presentazione.

Modalità di accesso ai dati trasmessi

Il Provvedimento Agenzia Entrate n. 58793 del 27/3/2017 ha, inoltre, stabilito le modalità di accesso ai dati trasmessi.

All’interno del cassetto fiscale (disponibile per ogni contribuente), saranno rese disponibili le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nella comunicazione dei risultati delle liquidazioni periodiche.

Se dall’attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria dovesse emergere un risultato difforme da quello indicato nelle comunicazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente di tale discrepanza.

Ricevuta questa comunicazione, il contribuente potrà scegliere di fornire i chiarimenti necessari, segnalando eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure potrà versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Commercialista SIVeLP: dottor Francesco Pinni

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