Farmaco veterinario: cosa cambia con il DM 306?

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L’emanazione del D.M. della Sanità N.306 del 16 maggio 2001, riguardante la distribuzione e la gestione del farmaco veterinario, rappresnta sicuramente un passo in avanti per la nostra categoria. Si tratta di un provvedimento che arriva in porto dopo un iter lunghissimo ed un confronto serrato, spesso anche estremamente aspro, con i …

L’emanazione del D.M. della Sanità N.306 del 16 maggio 2001, riguardante la distribuzione e la gestione del farmaco veterinario, rappresnta sicuramente un passo in avanti per la nostra categoria. Si tratta di un provvedimento che arriva in porto dopo un iter lunghissimo ed un confronto serrato, spesso anche estremamente aspro, con i rappresentanti delle categorie che ruotano attorno al settore veterinario. I benefici che apporta alla nostra attività riguardano principalmente la semplificazione delle procedure burocratiche legate alla registrazione del farmaco, in caso di somministrazione dello stesso ad animali non produttori di alimenti per l’uomo, la possibilità, per le strutture veterinarie, di dotarsi di un ventaglio più vasto di prodotti farmaceutici, comprendenti anche quelli ad uso umano e quelli in confezione ospedaliera, da utilizzare sempre per la medesima tipologia di animali, e l’eventualità per il cliente di ricevere direttamente dal veterinario la confezione del prodotto ad uso veterinario già aperta, per il proseguimento della terapia. Esprimiamo pertanto tutta la nostra gratitudine a coloro che si sono impegnati per anni in questa lunga ed estenuante battaglia, in particolare il collega Vezzoni, anche se non si deve dimenticare che proprio sotto il vessillo del SIVELP lo stesso Vezzoni è stato accreditato al Ministero, per condurre questa iniziativa, che poi ha continuato in rappresentanza della FNOVI. Come non bisogna dimenticare il ruolo importante svolto da altri esponenti del Sindacato, per tutelare i colleghi impegnati nel settore delle produzioni zootecniche, quando le intese raggiunte stavano penalizzando la loro attività. Un doveroso ringraziamento deve essere reso anche al Presidente della FNOVI, il Dott. D’Addario, che in questo risultato ha creduto ed ha profuso ogni sforzo per il suo raggiungimento. Certamente non tutto può dirsi concluso, riguardo soprattutto alla gestione del farmaco per il settore delle produzioni zootecniche. Qualcuno dovrà pur spiegare a chi addebitare la responsabilità della gestione delle scorte in una azienda dove sono presenti “uno o più veterinari”. Sono tutti ugualmente responsabili? Non lo é nessuno? Perchè allora nelle strutture veterinarie, dove operano più veterinari, è necessario individuare un responsabile unico, il Direttore sanitario, anche per le scorte? In un momento di profondi sconvolgimenti, come l’attuale, dove finalmente il consumatore sta prendendo coscienza dell’importanza della sicurezza sanitaria del prodotto alimentare, che a sua volta rappresenta l’elemento principale per la sopravvivenza delle produzioni zootecniche nazionali, la possibilità di registrare lo scarico del farmaco solo in funzione della specie a cui è destinato apre uno spiraglio, anche se pur marginale, all’incontrollabilità del sistema. E’ effettivamente questo che vogliamo? Questi erano i dubbi che avevamo sollevato a suo tempo ai presenti al tavolo dei lavori e questi sono i dubbi che ancora oggi solleviamo. Da tempo ci stiamo confrontando con i diversi interlocutori rappresentativi degli operatori a vario titolo chiamati in causa e con loro ci siamo dati due precisi obiettivi: semplificare gli adempimenti burocratici per il veterinario e rendere controllabile il sistema. Da questi confronti è emersa una proposta, concretizzata da As.Co.Far.Ve., che ha come ambito di riferimento la prescrizione veterinaria ed il sistema di trasmissione dei dati relativi all’organo di controllo ed ha già trovato la condivisione nelle linee essenziali, oltrechè nostra, del SIVEMP, dell’AISA e della Federfarma. In altre parole, con l’applicazione del D.Lgs. N. 336/99, le indicazioni riguardanti gli animali a cui è destinata una determinata terapia e la posologia relativa sono già presenti nel registro aziendale dei trattamenti, per cui nella prescrizione potrebbe essere sufficiente indicare solo il tipo di farmaco (nome e confezione) e la quantità richiesta. L’utilizzo di un sistema telematico di invio delle ricette, da parte del farmacista all’ASL competente, eliminerebbe il problema della frammentarietà con cui oggi si realizza tale procedura e semplificherebbe la verifica da parte degli organi di controllo. Si tratta di una proposta che porta con sè aspetti innovativi e migliorativi per l’attività dei colleghi impegnati nel settore delle produzioni zootecniche, per gli addetti alla distribuzione del farmaco veterinario e per gli organi di controllo. E’ nostro preciso impegno promuoverne la discussione all’interno della categoria veterinaria con il coinvolgimento del nostro organismo istituzionale più rappresentativo: la FNOVI, al fine di realizzare in tempi brevi un elaborato che trovi il consenso di tutte le parti in causa e che altrettanto celermente trovi applicazione diretta su tutto il territorio nazionale.

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