Dubbi sulla copertura; si ferma la riforma 281

Home News Dubbi sulla copertura; si ferma la riforma 281

 

CAMERA DEI DEPUTATI  COMMISSIONE Bilancio, tesoro e programmazione (V)

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo.

 Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell’incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

  Rolando NANNICINI (PD) relatore, con riferimento all’articolo 3, relativo ai compiti attribuiti al servizio veterinario pubblico e ai responsabili degli animali, giudica opportuno acquisire chiarimenti circa il possibile impatto organizzativo e finanziario delle norme che estendono ai gatti e alle colonie feline gli obblighi di registrazione attualmente previsti soltanto per i cani. In particolare, considerata l’entità significativa delle popolazioni animali da sottoporre a registrazione anagrafica, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse all’applicazione dei microchip, all’inserimento nella banca dati e alla gestione dell’anagrafe. Ciò sia nel caso dei privati cittadini responsabili degli animali sia nel caso del servizio veterinario pubblico, che è inoltre tenuto ad iscrivere all’anagrafe i gatti delle colonie feline e i cani randagi. Riguardo alle comunicazioni di cessione, di smarrimento e di ritrovamento degli animali di affezione, giudica opportuno che il Governo chiarisca se i compiti individuati dalla norma siano già esercitati dal servizio veterinario pubblico. Rileva, infatti, che l’esercizio di tali attività presuppone l’utilizzo di appositi uffici, a cui dedicare personale e strutture, preposti alla raccolta, elaborazione e conservazione delle comunicazioni pervenute.

Relativamente all’articolo 4, recante anagrafe degli animali di affezione e banca dati nazionale, ribadisce la richiesta di chiarimenti in precedenza formulata con riferimento all’articolo 3, circa il possibile impatto delle norme che estendono ai gatti gli obblighi di registrazione attualmente previsti solo per i cani. Con riferimento all’istituzione del registro dei produttori di microchip, giudica opportuno che il Governo fornisca, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, gli elementi necessari a verificare la compatibilità della disposizione con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal testo.

Con riferimento all’articolo 5 recante disposizioni in materia di soccorso degli animali, osserva che l’attribuzione al Servizio veterinario pubblico delle funzioni di soccorso per gli animali appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

In merito all’articolo 7, relativo all’attività di prevenzione e controllo delle morsicature, fa presente che le attività previste dalla disposizione costituiscono una facoltà per le regioni e non un obbligo.

Relativamente all’articolo 8, recante presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, ferma restando la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al possibile impatto finanziario del nuovo sistema di anagrafe, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i compiti assegnati dai commi 1 e 2 agli enti del servizio sanitario nazionale in materia di servizi veterinari rientrino fra quelli attualmente svolti da tali enti e se, di conseguenza, le disposizioni in esame possano essere attuate a parità di effetti finanziari rispetto alla normativa vigente. Riguardo al comma 3, giudica necessario acquisire una quantificazione degli effetti finanziari determinati dalle attività di formazione degli studenti in medicina veterinaria. Inoltre, con particolare riferimento all’utilizzazione di una quota delle risorse stanziate dalla legge n. 434 del 1998, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a chiarire l’attuale destinazione di tali risorse e, conseguentemente, la loro effettiva disponibilità per la nuova finalizzazione indicata dal testo. Riguardo al comma 4, che prevede attività di formazione universitaria presso le strutture di accoglienza per cani e gatti, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti le relative convenzioni dovrebbero essere finanziate.

Con riferimento all’articolo 9, recante disposizioni in materia di cani randagi o ritenuti pericolosi, segnala che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo con riferimento ai seguenti aspetti: il comma 5 non precisa a carico di quale soggetto debbano essere sostenute le spese di mantenimento presso le strutture di ricovero nel caso dei cani ritenuti pericolosi e confiscati ai proprietari; riguardo all’obbligo di tenuta del registro dei cani pericolosi, non è chiaro se si tratti di un’attività già attualmente esercitata dalle strutture del servizio veterinario pubblico; il comma 10 non precisa con quali modalità dovrebbero essere determinate le tariffe per la frequenza dei corsi di formazione in modo tale che l’intero costo gravi sui proprietari dei cani.

Relativamente agli articoli 10 e 26, recanti disposizioni in materia di canili e gattili sanitari, segnala che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’impatto delle previsioni di cui al comma 1 rispetto al servizio veterinario pubblico, al fine di chiarire se tali norme abbiano un contenuto effettivamente innovativo. Analogamente, con riferimento al comma 4 andrebbe chiarito, al fine di escludere effetti finanziari, se la funzione di osservatorio epidemiologico sia già attualmente esercitata dai gattili e canili pubblici. Riguardo all’individuazione di precisi parametri per le strutture di ricovero, osserva che tale previsione può comportare oneri a carico dei canili e dei gattili pubblici, per le eventuali necessità di adeguamento. Segnala inoltre che effetti onerosi potrebbero determinarsi in relazione all’obbligo, per le strutture pubbliche, di garantire un servizio di reperibilità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Su tali aspetti giudica comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Relativamente all’articolo 11, recante disposizioni in materia di rifugi, osserva che le norme sulla conformità tecnico-strutturale dei rifugi e sulle prestazioni obbligatorie di assistenza veterinaria, con la presenza di medici veterinari accreditati ed esperti in medicina comportamentale, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi con riferimento ai rifugi di natura pubblica.

Relativamente all’articolo 12 in materia di affidamento dell’animale in caso di morte del proprietario, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione possa comportare maggiori oneri in termini di aggravio dell’ordinaria attività dei tribunali.

Con riferimento agli articoli 14 e 15 relativi ai compiti dei comuni, ritiene che andrebbe chiarito se dalla previsione di obblighi o di responsabilità in capo ai comuni possa derivare effetti onerosi per la finanza pubblica, ovvero se si tratti di obblighi già rientranti – in base alla normativa vigente – nella responsabilità dei predetti enti.

Relativamente all’articolo 16, recante disposizioni in materia di impiego di cibo residuo per animali, ritiene che non vi siano osservazione da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che l’applicazione della legge n. 155 del 2003 non comporti effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Relativamente all’articolo 17 recante disposizioni in materia di attività economiche, osserva che l’obbligo per le regioni di organizzare corsi di formazione potrebbe determinare oneri a carico della finanza pubblica. Gli altri compiti previsti dalle disposizioni appaiono rientrare nelle attività già attualmente svolte dal servizio pubblico veterinario. Sul punto giudica in ogni caso opportuna una conferma del Governo.

Con riferimento all’articoli 21 relativo ai cimiteri per animali di affezione, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un aggravio di competenze a carico dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche in considerazione del limite di tempo posto per l’espressione del prescritto parere. Sul punto ritiene opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento all’articolo 21, recante disposizioni riguardanti casi di avvelenamento di animali di affezione, giudica opportuno che il Governo precisi se le attività e i compiti delineati dalle disposizioni in esame e la relativa tempistica rientrino nelle competenze già attualmente attribuite agli istituti zooprofilattici ed al sindaco. Diversamente, gli obblighi in esame potrebbero determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.

Con riferimento all’articolo 26, relativo alla medicina sanitaria di base, fa presente di non avere rilievi da formulare dal momento che le disposizioni prevedono una facoltà e non un obbligo in capo alle regioni, da attuare con risorse proprie.

Relativamente all’articolo 28, in materia di vigilanza e attività delle guardie zoofile, ritiene necessario acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall’organizzazione, da parte delle regioni, dei corsi di formazione per le guardie giurate zoofile. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se l’attribuzione al personale del servizio veterinario pubblico delle funzioni di polizia giudiziaria possa costituire il presupposto per l’assegnazione al medesimo personale di emolumenti aggiuntivi e determinare un impatto organizzativo con riflessi negativi sull’ordinaria attività di controllo.

Relativamente all’articolo 29 recante disposizioni riguardanti le associazione per la protezione degli animali, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla tipologia dei registri e degli albi regionali cui la norma fa riferimento. Andrebbe inoltre chiarito se l’iscrizione a tali registri possa comportare l’accesso, da parte delle organizzazioni iscritte, a provvidenze di tipo finanziario ovvero al diritto a benefici fiscali per i contribuenti che effettuino erogazioni in favore delle stesse.

Con riferimento all’articolo 30, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi, osserva che la norma non prevede che gli oneri conseguenti all’esercizio del potere sostitutivo da parte del prefetto siano coperti a valere sulle risorse dei comuni inadempienti: potrebbero pertanto determinarsi oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto giudica necessario acquisire un chiarimento del Governo.

Relativamente all’articolo 31 in materia di programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo, segnala che sarebbero opportuni chiarimenti del Governo sulle modalità specifiche di attuazione delle misure previste dalle disposizioni in esame, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento.

Con riferimento agli articoli 35 e 38 recanti disposizioni in materia di sanzioni, osserva che l’articolo 5, comma 6, della legge n. 281 del 1991, abrogata dal testo in esame, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative affluiscano al Fondo per l’attuazione della medesima legge. Tali disponibilità sono ripartite tra le regioni secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 6 maggio 2008. L’abrogazione di tale normativa, che non viene riproposta nel testo in esame, comporta quindi il venir meno di entrate che, a legislazione vigente, sarebbero confluite nei bilanci delle regioni. Sul punto giudica necessario acquisire l’avviso del Governo.

Relativamente all’articolo 37 in materia di finanziamento degli interventi disposti dal testo, allo scopo di verificare l’idoneità delle somme autorizzate dalla normativa vigente ad assicurare la copertura degli oneri recati dal testo unificato in esame, giudica necessario che il Governo fornisca dati e parametri dettagliati utili ai fini della quantificazione delle singole voci di spesa previste dalle disposizioni.

 In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 434 del 1998 sono iscritte nel capitolo 5340 dello stato di previsione del Ministero della salute. La suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. La legge di stabilità per il 2012 prevede uno stanziamento di 779.000 euro per l’anno 2012 e di 335.000 euro a decorrere dall’anno 2013. A tale proposito, ferma rimanendo l’identità delle finalità alle quali sono destinate le medesime risorse, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se le suddette risorse siano congrue a far fronte alla nuova disciplina prevista dal provvedimento. Occorrerebbe, inoltre, valutare se rimettere la copertura del provvedimento ad un meccanismo che non garantisce uno stanziamento minimo sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dalle sue diverse disposizioni. Dal punto di vista formale, segnala, comunque, che la disposizione andrebbe riformulata aggiornando il riferimento alla legge di stabilità per il 2012.

Infine, giudica opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di indicare esplicitamente in norma il quantum delle risorse iscritte in bilancio per il finanziamento della legge n. 434 del 1998 del quale è previsto l’utilizzo, anche se l’ammontare delle suddette risorse, iscritte in bilancio come spese rimodulabili, potrebbe essere modificato nel corso dell’esercizio finanziario. Alla luce di queste considerazioni, esprime apprezzamento per il contenuto e la stesura del provvedimento, ritenendo necessario un approfondimento sui suoi profili finanziari, che auspica possa concludersi in tempi ragionevolmente contenuti.

  Lino DUILIO (PD) osserva come la materia oggetto del provvedimento sia meritevole di interesse, evidenziando, come lo stanziamento di cui al provvedimento in esame rischi di essere insufficiente, specie rispetto al numero effettivo di animali randagi effettivamente presenti sul nostro territorio. Invita quindi il relatore ed il Governo ad un supplemento di riflessione per valutare la congruità della copertura.

  Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio in ordine alla criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, evidenzia che le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il controllo del randagismo sono assai rilevanti e rappresentano un onere spesso insopportabile, specialmente per i comuni di minori dimensioni. Nel ritenere, pertanto, necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, osserva come, al fine di reperire le risorse necessarie alla sua copertura finanziaria, potrebbe valutarsi la possibilità di concedere ai comuni la facoltà di istituire una tassa sugli animali da compagnia, di importo massimo fissato dalla legge statale, osservando come ciò consentirebbe anche un migliore monitoraggio del numero di tali animali.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel concordare in linea di principio con l’istituzione di una nuova tassa sugli animali domestici, rileva come sia opportuna la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell’amministrazione competente.

  Claudio D’AMICO (LNP) esprime il proprio totale disaccordo rispetto all’introduzione di una nuova tassa, rilevando come, tra le tasse introdotte dal Governo Monti, manchi solo quella sull’aria.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda come la tassa in discussione fosse già presente nell’ordinamento per poi essere soppressa. Concorda con la richiesta di relazione tecnica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere nel termine ordinario di 30 giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato