ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA DETRAZIONE SPESE SANITARIE

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Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) (comma 679 – 680) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili.

Per strumenti tracciabili si intendono i bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, ma comunque è escluso il contante.
Tra gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono ricomprese anche le spese veterinarie, per le quali, tra l’altro, si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020. Se il contribuente (cliente del veterinario) intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti.

Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili.

Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Ciò implica che tali figure professionali, tra le quali i veterinari, dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.

Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

Per concludere, il cliente del veterinario, se intende detrarre la spesa, dovrà quindi documentarla con due documenti: la fattura elettronica e la prova di aver effettuato il pagamento con strumenti tracciabili (ricevuta del Pos, estratto conto bancario, fotocopia dell’assegno, ecc.).

Inoltre, sembra sia necessario che il pagamento tracciabile sia effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della prestazione, oppure in favore di un familiare a carico, pena la perdita della detrazione: per esempio, sembra non sia valido il pagamento con carta di credito di una prestazione in favore della propria madre, se non è a carico. Sull’argomento molto probabilmente verranno forniti chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate.

Dottor Francesco Pinni commercialista@sivelp.it

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