RICETTA MEDICO VETERINARIA 28/09/93

Home Leggi e Fisco RICETTA MEDICO VETERINARIA 28/09/93

358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria (2).     IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge n. 853/1984; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. …

358. ZOOTECNIA A) Norme di polizia veterinaria Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria (2).     IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge n. 853/1984; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: “Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, numero 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari”, in particolare l’art. 37, comma 3, come modificato dall’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66; Visto il decreto legislativo 27 gennaio, n. 118: “Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, numero 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e numero 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche”; Ritenuto di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66: “Attuazione della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica”; Decreta:   1. 1. È approvato il modello di ricetta medicoveterinaria conforme all’allegato del presente decreto da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui agli articoli 3, comma 6, e 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4). 2. Il modello di ricetta previsto al comma 1 è composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui: l’originale colorato in rosa riporta la dicitura “Copia per il farmacista”; la prima copia, colorata in giallo, riporta la dicitura “Copia per l’utilizzazione finale”; la seconda copia, colorata in azzurro, riporta la dicitura “Copia destinata alla U.S.L. competente per territorio, dove ha sede l’utilizzazione finale”; la terza copia, colorata in bianco, riporta la dicitura “Copia per il veterinario”.   2. 1. La disposizione concernente la ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia di cui all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), si applica anche ai medicinali contenenti sostanze neurotrope, tranquillanti e (Beta)-agonisti nonché ai medicinali contenenti le sostanze di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (5), e nei casi previsti dall’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificato dall’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4). 2. La ricetta deve essere compilata in ogni parte e firmata, utilizzando penna a inchiostro indelebile. 3. Fatti salvi i casi previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificato dall’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4), per la prescrizione dei medicinali da somministrare ad animali non produttori di alimenti per l’uomo, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell’art. 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l’indicazione della specie dell’animale cui è destinato il medicinale prescritto; la prescrizione viene rilasciata in unico esemplare dal medico veterinario. 4. Il farmacista, nei casi di non ripetibilità previsti all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4), e nei casi previsti dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), limitatamente alla prescrizione di medicinali destinati ai soli animali da compagnia, trattiene la ricetta ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione per tre anni. 5. La ricetta di cui al precedente comma, in caso di ripetibilità della stessa ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4), ha validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere riutilizzata fino a cinque volte. Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione. 6. Gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3), come modificato all’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (4), sono assolti nei casi di ripetibilità della ricetta di cui al comma 3, in via subordinata, con la conservazione, da parte del farmacista dispensatore, di una fotocopia della ricetta stessa, dopo ogni spedizione; in ogni caso al termine del periodo di ripetibilità, la ricetta viene ritirata dal farmacista.   3. 1. Il modello di ricetta medico-veterinaria, allegato al presente decreto, viene utilizzato anche per acquistare i medicinali destinati a costituire le scorte di cui all’art. 34, comma 1, e all’art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (3); in tal caso il medico veterinario evidenzia, alla voce “medicinali da fornire”, la dicitura “Rifornimento per scorta dell’impianto” oppure la dicitura “Rifornimento per scorta propria”, sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano.   4. 1. Il medico veterinario è tenuto a prescrivere i medicinali secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Il farmacista è tenuto a spedire esclusivamente le ricette redatte secondo le modalità stabilite dal presente decreto. 3. Gli adempimenti di registrazione previsti dall’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (6), possono essere assolti anche conservando per almeno tre anni la copia della ricetta destinata all’allevatore, prevista dal modello di cui all’allegato al presente decreto. 4. Le copie delle ricette di cui al comma precedente, devono essere conservate in ordine cronologico e numerate progressivamente e devono essere integrate delle informazioni indicate alle lettere da a) ad f) dell’art. 33, comma 1, qualora non riportate sulla ricetta stessa. 5. Gli adempimenti di registrazione previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (7), possono essere assolti anche conservando per almeno tre anni le copie delle ricette destinate all’allevatore, previste dal modello di cui all’allegato al presente decreto. Tali copie devono essere raccolte separatamente da quelle delle ricette di cui al comma 3, secondo le modalità riportate al comma 4.   5. 1. Gli adempimenti di registrazione relativi allo scarico dei medicinali costituenti scorta ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (6), limitatamente al registro di carico e scarico tenuto presso gli impianti di cura di animali da compagnia, possono essere effettuati indicando lo scarico per confezione. In tale circostanza la registrazione deve comunque risultare compatibile con l’attività svolta presso l’impianto e le indicazioni relative alla destinazione del medicinale devono essere sostituite da un chiaro riferimento al “Repertorio clientela” già previsto dal decreto-legge n. 853/1984. 2. Il registro di carico e scarico di cui all’art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (6), può essere sostituito con un registro sul quale il medico veterinario annoti i trattamenti effettuati, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, come modificato dall’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 (8). Su tale registro possono anche essere annotati i trattamenti eseguiti a sensi dell’art. 3, comma 5 e 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1993, n. 119 (6), purché opportunamente evidenziati. 3. Qualora il registro di carico e scarico venga sostituito con il registro di cui al precedente comma 2, la registrazione del carico si intende assolta mediante il trattamento, da parte del veterinario, della copia della ricetta con cui è stato effettuato l’acquisto del o dei medicinali veterinari. Tale copia deve essere allegata al registro con la fattura d’acquisto.   6. 1. Gli adempimenti di registrazione previsti dal presente decreto devono essere effettuati entro sette giorni dalla data di acquisto e vendita, somministrazione o utilizzazione del medicinale.   7. 1. Il modello di ricetta di cui all’allegato è adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   8. 1. Il presente decreto sostituisce ed abroga il decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1992 “Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria”, ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omette l’allegato)

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato