Procedura operativa per le movimentazioni internazionali di cani randagi

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Il Ministero della salute ha ricevuto numerose istanze provenienti dal territorio circa la necessità di tracciare cani randagi adottati da cittadini residenti in altri paesi UE.
Come è noto infatti, la L.Q. 281/91 stabilisce che i cani randagi “possano essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili ” senza porre limitazioni territoriali, in quanto il canile deve rappresentare una struttura di transito per gli animali.
Fermo restando che il randagismo è una materia di competenza regionale, stante il ruolo di coordinamento svolto, la scrivente Direzione Generale ha approntato una procedura operativa atta a garantire la tracciabilità dei cani nelle movimentazioni intemazionali; l’applicazione della suddetta
procedura permette di avere sotto controllo un fenomeno che, diversamente, non è oggetto di facile verifica da parte dei Servizi veterinari ufficiali.
Pertanto la procedura che era stata messa a punto fin dal 2010 si allega alla presente per far sì che la stessa venga puntualmente applicazione su tutto il territorio nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Borrello

PROCEDURA OPERATIVA ADOZIONI INTERNAZIONALI

  1. Gli animali movimentati devono obbligatoriamente essere identificati con microchip e iscritti
    all’ anagrafe canina, il proprietario deve essere una persona fisica o giuridica con residenza nel
    territorio di competenza della ASL;
  2. Tutti gli animali movimentati devono essere muniti, del Passaporto comunitario previsto dal
    Regolamento (UE) 576/2013, recante anche l’attestazione sanitaria di eventuali trattamenti
    antiparassitari e vaccinali richiesti dal Paese di destinazione, tale passaporto viene intestato al
    proprietario (Comune-Sindaco) risultante dall’anagrafe canina, mentre l’Associazione deve essere registrata come “detentore”;
  3. Messaggio TRACES;
  4. Gli animali potranno essere ceduti e inviati esclusivamente a privati cittadini, per il tramite di
    Associazioni Protezionistiche italiane riconosciute a livello regionale, formalmente delegate dal
    proprietario (Comune-Sindaco)
  5. I nominativi degli adottanti saranno comunicati per iscritto dal proprietario (Comune-Sindaco),
    alla ASL territorialmente competente con almeno 72-96 ore di anticipo, unitamente a fotocopia del
    documento di identità dell’adottante e dichiarazione di accettazione dell’animale e degli obblighi che
    l’adottante di assume, compreso quello di comimicare ai precedenti possessori dell’animale
    (Associazione e Comune-Sindaco) eventuali cambi di proprietà, riservando a questi ultimi due il
    diritto di prelazione;
  6. Il passaggio di proprietà deve essere effettuato nel momento della consegna dei cani all’adottante,
    le cui generalità devono essere comunicate come indicato nel punto precedente;
  7. L’Associazione Protezionistica avrà l’obbligo di acquisire una dichiarazione, redatta in doppia
    lingua (italiano e lingua del Paese di destinazione), di avvenuta ricezione degli animali da parte
    dell’adottante, datata e firmata; tale documentazione dovrà essere riconsegnata al Servizio Veterinario al momento dell’effettiva consegna del cane all’adottante che potrà avvenire anche previo
    soggiorno presso uno stallo, sotto la responsabilità dell’Associazione medesima, ove sussista la necessità di un periodo di riabilitazione (comportamentale, ecc…). Tale ultima evenienza deve però
    essere concordata preventivamente con il Servizio Veterinario della ASL.
  8. I cani movimentati in Paesi nei quali esiste una Anagrafe canina, anche su base volontaria,dovranno obbligatoriamente esservi iscritti;
  9. L’Associazione Protezionistica che movimenta gli animali ha l’obbligo di fornire al Servizio Veterinario del luogo di partenza una relazione sullo stato di salute e benessere degli animali a distanza di un anno dalla movimentazione redatta da un medico veterinario. In caso di mancato adempimento l’associazione non potrà effettuare ulteriori movimentazioni per tre anni.
  10. Annualmente i Servizi Veterinari territorialmente competenti, trasmettono alla Regione un resoconto delle movimentazioni effettuate. Tali resoconti saranno inviati dalla Regione al Ministero
    della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, unitamente alla
    relazione annuale sul randagismo prevista dal decreto 6 maggio 2008 “Determinazione dei criteri per
    la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l’attuazione
    della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e
    prevenzione del randagismo».”
  11. La suddetta procedura non si applica ai cani adottati direttamente al canile rifugio/sanitario da cittadini residenti nella UE e non destinati ad ulteriori passaggi di proprietà.
    U. Santucci
    F. Bellucci


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