Perchè “autorizzato” e non “abilitato”?

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Nel parere espresso dalla Commissione Sanità del Senato sul provvedimento del Ministero della Salute, attuativo della direttiva 2013/81/UE  per la movimentazione di cani, gatti e furetti nella UE, si chiede che l’esame clinico nelle 48 ore precedenti lo spostamento non competa  a  tutti i veterinari (quindi anche ai liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione) ma solo a “veterinari autorizzati”. Questo complicherebbe di molto la gestione degli animali da compagnia per i proprietari (pensate a prefestivi, sabati e domeniche, quando molte aziende sanitarie hanno reperibilità teorica/irreperibilità di fatto) ed i relativi costi. Renderebbe necessari ulteriori spostamenti, spesso per visite da parte di chi si occupa solo saltuariamente di animali da compagnia, ed implicherebbe la creazione ed il mantenimento di ulteriori strutture pubbliche per cani e gatti, poco razionali in un momento di crisi della sanità e con la strabordante offerta del servizio privato. Anche le “autorizzazioni” potrebbero rivelarsi l’ennesimo ostacolo alla concorrenza di cui i liberi professionisti sono vittime, come le già tristemente famose “liste”.

Speriamo, a questo punto, che il testo definitivo risenta di un afflato di spirito europeo per la libera concorrenza!

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  IGIENE E  SANITA’SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 145

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo (d’ora in poi “provvedimento”);

considerato che il provvedimento è volto ad assicurare un più alto livello di tutela sanitaria e di benessere di cani, gatti e furetti, mediante la previsione di requisiti e condizioni sanitarie ad hoc per gli scambi tra paesi membri, ovvero le importazioni da paesi terzi, di tali animali;

viste le osservazioni non ostative formulate dalla 1a Commissione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

  1. occorrerebbe sostituire – all’articolo 1, lettera b) del provvedimento, che novella l’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 633 del 1996 – l’espressione “veterinario abilitato” (ricorrente nella parte della novella relativa all’esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione) con l’espressione “veterinario autorizzato”, essendo la nozione di veterinario abilitato non contemplata dal Regolamento (UE) 576/2013 e fonte di possibili equivoci, dal momento che tutti i medici veterinari iscritti ad un ordine provinciale sono abilitati all’esercizio della professione;
  2. la lettera e) dell’articolo 1 del provvedimento – che modifica l’articolo 17 del decreto legislativo n. 633 del 1996 – dovrebbe prevedere espressamente l’obbligo di munire di documento di identificazione cani, gatti e furetti, richiamando la lettera  e) dell’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 576/2013 (lettera che nell’attuale formulazione è pretermessa).

5 maggio 2015

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