Oggetto: Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

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Oggetto: Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2


Alle Regioni e Province Autonome
Loro sedi
UVAC e PIF
Loro Sedi
Alle Associazioni di Categoria
Loro sedi
Alla Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari
Sede



Stante il perdurare dell’emergenza Covid-19 sul territorio nazionale, si trasmette, in allegato (Allegato 1), il documento concernente gli aspetti di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, predisposto dalle scriventi Direzioni generali della sanità animale e dei farmaci veterinari e per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, che sostituisce quanto contenuto nelle precedenti note DGSAF prot. n. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12 e 18 marzo 2020 anche alla luce di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione n. 2020/466 del 30 marzo u.s..


La presente nota e il suo allegato verranno pubblicati sul sito del Ministero della salute alla sezione “trovanorme”.


Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993 Il Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari F.to Silvio Borrello
Il Direttore generale per l’igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione
F.to Massimo Casciello*

ALLEGATO 1
Nella gestione della grave situazione di crisi in Italia e nell’intera Europa, tenuto conto anche del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 466/2020 del 30 marzo 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0466&qid=1585746040239&from=IT), relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19), la Commissione europea ha stabilito, per almeno due mesi, regole straordinarie per facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla pandemia Covid-19.
Al riguardo, si premette che i Servizi Veterinari e i Servizi IAN parte integrante del Sistema sanitario nazionale, rivestono un ruolo di supporto rilevante nell’attuale situazione emergenziale. Svolgono, infatti, attività essenziali di controllo e vigilanza per garantire che nonostante le difficoltà legate all’epidemia, sia assicurato il rispetto rigoroso dei requisiti di sicurezza alimentare e salute e benessere degli animali a tutela della salute pubblica.
Ciò premesso, il Ministero della Salute, in continuità con le precedenti disposizioni, ha individuato le attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome sulla base di una specifica valutazione del contesto e rischio sanitario sul proprio territorio, possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni.
DGSAF
A. SANITA’ ANIMALE E ANAGRAFE
A.1. Attività veterinarie che possono essere differite
a) controlli programmati per le profilassi di Stato (Brucellosi bovina e ovicaprina, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica). Le qualifiche sanitarie in scadenza delle aziende Ufficialmente Indenni per Brucellosi bovina e ovicaprina nonché per Tubercolosi e Leucosi bovina sono prorogate per un periodo di 60 giorni;
b) controlli programmati nell’ambito dei Piani di sorveglianza ed eradicazione approvati dalla Commissione europea per l’anno 2020 e Piani pluriannuali;
c) genotipizzazioni da Piano di selezione genetica EST ovicaprine e programma di selezione nei caprini;
d) controlli annuali programmati per il 2020 in materia di anagrafe zootecnica (c.d. controlli minimi);
e) attività di prelievo dell’obex per CWD.
A.2. Attività veterinarie che non possono essere differite
a) sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
b) controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell’ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;
c) prelievi dell’obex nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
d) controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:

  • monitoraggio nelle aree riconosciute “cluster” di infezione per Brucellosi;
  • risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;
  • allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;
  • riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
  • i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;
    e) controlli veterinari Piano Salmonellosi quelli previsti dal PNSC nei riproduttori (gallus gallus e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l’accasamento;
    f) controlli su animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia in forza degli Accordi con altri Stati membri ex Regolamento 1266/2007 e s.m. e i.;
    g) visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell’intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);
    h) attività connesse all’identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;
    i) attività connesse al Piano Nazionale Arbovirosi di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;
    l) rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell’attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale.
    B. BENESSERE ANIMALE
    Si ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91.
    B.1. Attività veterinarie che possono essere differite
    B.1.a Benessere animale
    Le attività ispettive come pianificate dal Piano Nazionale per il benessere animale (PNBA) previste dalla nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, nonché i controlli durante il trasporto secondo i relativi Piani Nazionale o regionali.
    B.1.b Riproduzione animale
    Nei centri di raccolta, produzione stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, le attività di sopralluogo volte al rilascio di autorizzazione all’attività per i centri di nuova apertura.
    B.2 Attività veterinarie che non possono essere differite
    B.2.a Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione
    I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell’ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005); le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).
    B.2.b Riproduzione animale
    Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico.
    B.2.c le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome.
    C. SCAMBI, IMPORT ED EXPORT
    Le importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con attuali normative nazionali e dell’UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)
    C.1. Attività veterinarie che possono essere differite
  • controlli a sondaggio di cui all’articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/93 e i controlli non sistematici di cui all’ articolo 11 del medesimo D.lgs.
    C.2 Attività veterinarie che non possono essere differite
  • controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell’UE e i controlli su animali vivi e prodotti germinali derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 bis del D.lgs 28/93;
  • controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e Blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
  • ulteriori eventuali controlli legati all’evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
  • effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall’estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del regolamento (UE) 576/2013;
  • rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
  • tutte le attività dei Servizi veterinari concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino.
    D. GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO
    Le attività di sorveglianza sul farmaco veterinario sono predisposte sulla base di indicatori di rischio e di valutazione di congruità dell’uso. Con la nota prot. n. 0004339-24/02/2020-DGSAF-MDS-P sono state fornite indicazioni per la riorganizzazione dell’attività di pianificazione e di attuazione dei controlli ufficiali, basate su criteri specifici e alla luce dei nuovi metodi di rilevazione. L’attività di controllo ufficiale è stata, quindi, rimodulata, definendo, limitatamente ai controlli da eseguirsi presso gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti, un numero minimo di controlli, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i. e dalle Linee guida del 2012 (prot. n. 0001466-26/01/2012-DGSAF-MDS-P) ma in linea con i nuovi principi del Regolamento (UE) n. 2019/6.
    Per le altre tipologie di impianti soggetti a verifica della corretta gestione del farmaco, per le quali rimangono invariate le regole di frequenza e di numerosità dei controlli, il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) rappresenta una fonte dati importante per orientare tali attività sulla base di specifici rischi, valutabili attraverso i report già resi disponibili. Ciò consente una preliminare verifica da remoto che, nelle more della creazione di funzioni informatiche ad hoc, sarà oggetto di rendicontazione secondo le modalità già in essere.
    D.1 Attività veterinarie che non possono essere differite
  • controlli su impianti selezionati e/o da individuare ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020 tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell’antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l’uomo (CIA) sulla base delle informazioni presenti nei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF e della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome. Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;
  • gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell’evento, deve comunque essere garantita.
    E. MANGIMI
    E.1. Attività veterinarie che possono essere differite
  • attività di sopralluogo legate al riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) n. 183/05 e autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/93;
  • attività di sopralluogo legate a controlli sull’etichettatura dei mangimi;
  • attività di Audit sugli operatori del settore dei mangimi.
    E.2 Attività veterinarie che non possono essere differite
  • campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PNAA 2020 per i piani di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome, fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF 6993 del 25 Marzo 2020, – controlli su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;
  • attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l’esportazione di mangimi verso Paesi Terzi;
    DGISAN SICUREZZA DEGLI ALIMENTI –
    F.1. Attività che non possono essere differite
    Premesso che deve essere comunque garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive, si precisa che sono da considerarsi inderogabili e non differibili le seguenti attività svolte dalle Autorità competenti:
  • ’attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;
  • ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza;
  • attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
  • attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da alimenti;
  • attività di C.U. finalizzate al mantenimento della classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
  • attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all’esportazione di alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti;
  • attività di C.U. a seguito di segnalazione.
    F.2.Attività che possono essere rimodulate
    La programmazione delle attività di controllo ufficiale diverse da quelle del paragrafo precedente rimane basata sul rischio per assegnare la priorità dei controlli.
    Le Regioni, tenuto conto delle disposizioni adottate a livello nazionale per contrastare l’emergenza (DPCM, ordinanze, ecc.) e valutata la situazione sul proprio territorio, individuano le modalità di controllo più opportune e rimodulano le relative frequenze.

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