MUD 2019 escluso per veterinari NON strutturati in enti e imprese

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Secondo quanto espressamente riportato dalle istruzioni per la compilazione del Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD) 2019 allegate al D.P.C.M. 24-12-2018
(Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2019, n. 45, S.O.) “I soggetti tenuti alla presentazione del MUD ± Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

Dall’art. 189 comma 3 D.lgs. 03/04/2006, n. 152

Dall’art. 189 comma 4 D.lgs. 03/04/2006, n. 152

Dall’art. 4 comma 6 D.lgs. 24/06/2003, n. 182

Dall’art. 220 comma 2, del D.lgs. 03/04/2006, n. 152”.

Con tale disposizione il recente decreto non ha apportato alcuna innovazione in merito ai soggetti tenuti alla presentazione del modello, obbligo da cui sono espressamente esclusi, ai sensi dell’art. 189 comma 8 D.lgs 152/2006, anche “I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.”

Ai sensi di tale disposizione, rimasta immutata, i veterinari liberi professionisti (NON strutturati in imprese o enti dove l’elemento patrimoniale prevale sulla prestazione intellettuale) e quali possono essere i medici vet. esercenti l’attività anche in forma associata presso ambulatori veterinari, sono esentati dal presentare il modello MUD 2019.

UFFICIO LEGALE SIVeLP

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