Mod. 4 informatizzato: indicazioni operative

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Mod. 4 informatizzato: indicazioni operative

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 giugno 2016 – Modello 4 informatizzato. Indicazioni operative

A tutte le Associazioni di categoria

Il decreto ministeriale 28 giugno 2016 “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” all’articolo 2 prevede che a
partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto la compilazione del modello 4 è effettuata
esclusivamente in modalità informatica. Considerato che il decreto di cui trattasi è stato pubblicato il 2
settembre 2016 si conferma che dal 2 settembre 2017 la compilazione del modello 4 dovrà essere
effettuata esclusivamente in modalità informatica
.

Premesso quanto sopra, si invitano le Autorità e le Organizzazioni in indirizzo a porre in essere ogni
azione ritenuta utile al fine di facilitare ed accompagnare l’adempimento di tale obbligo ricordando che
l’informatizzazione del modello 4 rappresenta uno degli obiettivi di semplificazione adottati dal Governo
in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare con l’Agenda per la semplificazione 2015/2017.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, le aziende site in zone di cui sia
accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino all’adeguamento tecnologico necessario,
sono esentate dalla compilazione in modalità informatica del modello 4. A tal proposito si
sollecitano le Regioni e Provincie autonome a predisporre, rendere pubblico e mantenere aggiornato
l’elenco di dette zone. In mancanza di detto elenco sarà ritenuta valida un’apposita dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000 sottoscritta dal proprietario o detentore degli animali che sono movimentati.
Si precisa che l’obbligo di compilazione elettronica del modello 4 non si applica per le specie di
cui non esiste ancora un’anagrafe informatizzata (lagomorfi, chiocciole, ungulati selvatici allevati ad
eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per la compilazione
del modello 4 è ancora in fase di predisposizione (animali d’acquacoltura). Si ricorda che per l’anagrafe
apistica la compilazione informatizzata dell’Allegato C ha la stessa valenza della compilazione
informatizzata del modello 4.
Per quanto riguarda l’esigenza di modificare alcuni elementi inseriti nel modello 4 (numero
animali, codici animali, dati trasportatore) si fa presente che tali dati possono essere modificati sulla copia
cartacea che accompagna gli animali e che l’aggiornamento del dato modificato deve essere fatto nel
sistema all’atto della registrazione della movimentazione. Infatti è solo il dato della movimentazione che
viene considerato per l’aggiornamento della consistenza dell’allevamento. In questo caso quindi in BDN
ci sarà un dato discordante tra modello 4 e movimentazione registrata, cosa di cui il sistema comunque
darà evidenza. In un secondo momento sarà predisposta la funzione per modificare anche il dato del
modello 4.
Per quanto riguarda la compilazione degli allegati previsti ad esempio dalle ICA (elenco animali
con i trattamenti, etc), al fine di venire incontro ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni di
categoria ed in fase di prima applicazione, si rende noto che si sta predisponendo una funzionalità
specifica che consentirà, in alternativa alla compilazione diretta nel sistema, di allegare un file pdf
recuperabile dalla documentazione disponibile in azienda ovvero dagli applicativi gestionali in uso alle
aziende stesse.
Il Centro Servizi Nazionale dell’Anagrafe zootecnica dell’IZSAM sta mettendo a punto
un’apposita app, a breve utilizzabile tramite smartphone o tablet, che consentirà di compilare il modello 4
anche direttamente in allevamento e senza l’ausilio di un computer. Si sottolinea la necessità di dotarsi di
Carta Nazionale dei Servizi per l’attivazione di tale app.
Per quanto riguarda i trasportatori, il CSN sta predisponendo un apposito ruolo in BDN: per
l’accesso a detto ruolo il trasportatore (o la relativa impresa) dovrà essere registrato nell’anagrafe dei
trasportatori presente nel SINVSA. Al riguardo si invitano le Regioni e le Province autonome ad
accelerare l’implementazione di detta anagrafe.
Per quanto riguarda le regole di validazione del modello 4, che attualmente prevedono che tutti
i movimenti da vita siano autorizzati dal Servizio Veterinario mentre tutti quelli da macello sono validati
automaticamente dal sistema (fatte salve le eventuali misure sanitarie adottate a seguito di provvedimenti
di Polizia veterinaria), si informa che sono in fase di completamento nuove regole di validazione
che tengano conto dello status sanitario del territorio al fine di consentire la validazione automatica, a
determinate condizioni, anche per le movimentazioni da vita.

Si ricorda che nella sezione INFO della BDN dell’anagrafe zootecnica, nella parte MANUALI
DI UTILIZZO DELL’APPLICATIVO è possibile scaricare il MANUALE DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO alla cui lettura si rimanda per i dettagli tecnici
riguardanti la funzionalità informatica.
Infine si invitano le Autorità in indirizzo impegnate in attività di controllo a voler tenere in
considerazione, nel corso della fase di prima applicazione dell’obbligo, di tutte quelle situazioni di forza
maggiore, di urgenza e/o emergenza, di rischio per il benessere e la sanità animale e la salute pubblica che
potrebbero ostacolare o non consentire la compilazione informatizzata del modello 4.
Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l’attenzione e si rimane a
disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello

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