Tenuto conto del DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 e successivo del 11 marzo 2020 il Governo ha emanato ulteriori misure per il contenimento la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
E’ necessario precisare che alle attività veterinarie produttive e zootecniche, individuate come necessarie, si applica la deroga prevista dall’art.1 lettera a) del DPCM dell’8 marzo e successive modifiche.
Le attività di profilassi e di controllo per la prevenzione e diffusione dell’Influenza aviaria e della Peste Suina Africana sono da ritenersi inderogabili
E’ in oltre opportuno sottolineare che gli spostamenti per la cura degli animali d’affezione rientrano nell’ambito della deroga relativi a motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità alle disposizioni previste nei DPCM sopra citati.
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