LA PARALISI DELLA CCEPS

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LA PARALISI DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

Corte. Cost. 215/2016, con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 17, primo e secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, ha di fatto provocato la paralisi della Commissione centrale esercenti professioni sanitarie (Cceps), che interessa anche la professione veterinaria.

La Corte giunge a tale condivisibile dichiarazione dopo aver ripercorso le modifiche normative intervenute ed in ragione delle quali al Ministero delle Salute sono -ora- attribuite competenze in passato pertinenti il Ministero degli Interni (ora Ministero dell’Interno) e dopo aver considerato che la Cceps è organo di secondo grado di giurisdizione speciale (con conseguente applicabilità alla stessa dei requisiti di indipendenza imparzialità tipici della funzione giurisdizionale). E tali caratteri di indipendenza ed imparzialità non ricorrono -a giudizio della Corte Costituzionale- in relazione ai componenti della Cceps di nomina ministeriale in quanto tale nomina è “sganciata da ogni riferimento normativo che valga preventivamente a determinarne l’ambito attitudinale e le competenze”.
La Corte, inoltre, dopo aver sottolineato che il Ministero della Salute è anche parte necessaria del procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie in quanto allo stesso sono appunto attribuite le competenze in precedenza del Prefetto, puntualizza le ragioni di soggezione potenzialmente in grado di incidere sull’autonomia e sull’indipendenza decisoria dei componenti la Cceps di nomina ministeriale. Infatti, i componenti la Cceps di matrice governativa rimangono soggetti al potere disciplinare dell’amministrazione di appartenenza anche per le condotte legate all’agire della Commissione stessa. In sostanza, la parte necessaria del giudizio (Ministero della Salute) avanti la Cceps è anche l’organo di verifica disciplinare sul comportamento di uno dei membri del collegio decidente.
Sarà compito del legislatore colmare il vuoto normativo e permettere la ripresa dei lavori da parte della Cceps.

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