Il Ministero rinnova l`Ordinanza Rabbia

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IL MINISTRO DELLA SALUTE Ordina:

 

Art. 1

1. Sono territori a rischio di contagio, ai sensi e per gli effetti della presente ordinanza, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano individuati con le modalita` di cui all`art. 8, comma 1, di seguito denominati territori a rischio.

2. I cani, i gatti e i furetti, al seguito di persone dirette anche temporaneamente nei territori a rischio, sono sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell`arrivo ed entro undici, ventitre e trentacinque mesi dall`ultima vaccinazione qualora siano stati somministrati vaccini aventi durata di immunita` rispettivamente di dodici, ventiquattro e trentasei mesi.

3. E` vietata l`introduzione nei territori a rischio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 2.

 

Art. 2

1. I cani di proprieta` di persone residenti nei territori a rischio sono sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.

2. E` consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e di altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili, presenti nei territori a rischio.

3. Al fine di assicurare il celere svolgimento delle operazioni di vaccinazione dei cani di proprieta`, le regioni e le province autonome interessate, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.

4. I costi relativi alle vaccinazioni di cui all`art. 1 ed al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.

 

Art. 3

1. Gli animali di cui agli articoli 1 e 2 sono condotti al guinzaglio, o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sotto sorveglianza da parte dei detentori.

2. Nell`ambito del coordinamento di cui all`art. 8 sono stabiliti provvedimenti piu` restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani, ivi compresa la pratica venatoria.

3. Fatto salvo quanto previsto dall`art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria, nei territori a rischio e` intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati sono immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.

 

Art. 4

1. Nell`ambito dei territori a rischio e` fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate, e debitamente informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi.

 

Art. 5

1. E` resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori a rischio.

2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.

 

Art. 6

1. Nell`ambito del coordinamento di cui all`art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi, secondo le modalita` previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanita` animale e il benessere animale del 23 ottobre 2002. In particolare, nelle aree prive di efficaci barriere naturali, le zone di vaccinazione sono calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per quanto riguarda le modalita` di spargimento delle esche e` privilegiata la diffusione mediante mezzo aereo.

 

Art. 7

1. Le competenti autorita` regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l`attivita` di monitoraggio e di sorveglianza degli animali selvatici. In particolare, tutte le volpi abbattute, o trovate morte, e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti, o abbattuti perche` sospetti, sono sottoposti a test per la diagnosi della rabbia.

2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma 1 e` valutata la possibilita` di realizzare, sentito l`Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo sulla popolazione volpina.

 

Art. 8

1. Nell`ambito dell`attivita` dell`Unita` centrale di crisi, di cui al decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, e` attivato un coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate, il Ministero della salute e il Centro di referenza nazionale per la rabbia con il compito di individuare i territori a rischio, le zone e le modalita` di vaccinazione e le eventuali ulteriori misure di controllo.

2. La vigilanza sull`applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e` assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell`ordine.

 

Art. 9

1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e` trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 10 febbraio 2012 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 399

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