DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 – COVID19

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DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 – COVID19

E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n°18 contenenti le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’articolo 27 diretto a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non include i veterinari liberi professionisti iscritti a Cassa di Previdenza per iscritti agli Ordini o Albi. In questo particolare momento noi Medici Veterinari siamo al nostro posto, svolgendo il nostro lavoro nonostante le numerose difficoltà per garantire l’assistenza sanitaria agli animali.

La nostra categoria verrà inevitabilmente danneggiata da un mercato che in questo momento di emergenza è bloccato. Il SIVELP si sta impegnando, “mettendoci la faccia” ti chiediamo di testimoniare il tuo disaccordo inviandoci una foto o un piccolo video a testimonianza del tuo lavoro, alla @-mail info@sivelp.it. Facciamo sentire la nostra voce.

Il SIVELP è pronto a discutere con gli organi preposti una misura che preveda un indennizzo per le difficoltà derivanti dall’emergenza per la prevenzione e diffusione del COVID-19

di seguito l’Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Per leggere il – DL 18 del 17 marzo – scarica il PDF

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