DAL 1° LUGLIO LA SOGLIA LIMITE DELL’UTILIZZO DEI CONTANTI SCENDE A 2.000 EURO

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Riceviamo dal Dr. Francesco Pinni, dottore commercialista e revisore legale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all’Albo dei Revisori Legali, che si occupa di consulenza ed assistenza contabile fiscale e societaria, con specializzazione nell’ambito veterinario quanto segue:

L’articolo 18 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 n. 124/2019 contiene disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante. In particolare, viene stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, attualmente pari a 3.000 euro, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021per poi ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Sistema sanzionatorio – Precedentemente all’approvazione del D.L. n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all’utilizzo del contante era quello previsto dall’articolo 63 del D.Lgs. 231/2007, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Invece, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

Antiriciclaggio – La nuova soglia limite sull’utilizzo del contante riguarda, quindi, anche tutti i soggetti che risultano destinatari degli obblighi antiriciclaggio, professionisti compresi. Tali soggetti sono tenuti ad inviare al MEF le infrazioni rilevate nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

L’unica differenza risiede nell’importo delle sanzioni. Infatti, nonostante il minimo edittale sia stato diminuito per i soggetti che commettono l’infrazione, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

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