ASSICURAZIONE RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI

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Per gli iscritti al Sivelp è stata siglata questa convenzione: ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. CONDIZIONI DI POLIZZA. DEFINIZIONI. Nel testo la parola “Società” designa la Società Assicurazioni Generali. “Assicurato” la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. Art.1 La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto …

Per gli iscritti al Sivelp è stata siglata questa convenzione: ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. CONDIZIONI DI POLIZZA. DEFINIZIONI. Nel testo la parola “Società” designa la Società Assicurazioni Generali. “Assicurato” la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE. Art.1 La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI Art.2 I. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. II. L’Assicurazione non comprende i danni: d) a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; e) di cui l’Assicurato deve rispondere a’ sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni; g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; h) derivati dalla proprietà di fabbricati ed ascensori; i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età. RISCHI ATOMICI E DANNI ALL’AMBIENTE Art.3 Sono esclusi dall’Assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono esclusi altresì dall’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: – inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; – inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; – interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; – alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. ESTENSIONE TERRITORIALE Art.4 L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e di San Marino. PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE Art.5 L’Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L’esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell’Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza: le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo. L’assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di quindici giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti o di esigerne giudizialmente l’esecuzione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO E ALIENAZIONE DELL’AZIENDA O DEL FABBRICATO Art.6 L’Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l’azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell’Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. In caso di alienazione dell’azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l’assicurazione, l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto. L’Assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quelli dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voluta a suo nome, l’assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. VARIAZIONI DI RISCHIO Art.7 Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio – di cui l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile. Se la variazione implicante aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall’assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI Art.8 L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni. DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO Art.9 Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Art.10 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. INDICIZZAZIONE DEL PREMIO Art.11 I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice indicato nel contratto, corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello della stipulazione, con quello del mese di giugno dell’anno solare successivo. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere della prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà dell’Assicurato rinunciare all’adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dell’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui l’Assicurato si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non consumato. Il presente articolo non si applica qualora non sia stato indicato nel contratto l’indice suddetto e, in tal caso, resta fermo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 13 delle presenti condizioni generali di assicurazione. RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Art.12 Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 15 giorni, rimborsando la quota di quota relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art.13 Nei casi di: – recesso di cui agli articoli 6 secondo e quinto comma, 7 ultimo comma e 8 ultimo comma; – anticipata risoluzione del contratto di cui agli articoli 5 quarto comma, 6 quarto comma, come pure nel caso previsto dall’articolo 1896 Codice Civile; sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte: a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione; b) in importo pari al 15% della somma dei premi complessivi pagati (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale), dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni di polizza avrà avuto vigore, semprechè essa abbia avuto corso per almeno 5 anni. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, la Società avrà diritto di recedere dal medesimo con preavviso di quindici giorni, rimborsando all’Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora sia operante l’articolo 11 – Indicizzazione del premio. RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO Art.14 In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza, il contratto – semprechè stipulato per almeno un anno- è rinnovato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente ma col limite di due anni per ogni tacita rinnovazione. COMPETENZA TERRITORIALE Art.15 Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria di Milano ovvero quella del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Art.16 Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata. IMPOSTE Art.17 Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. RINVIO ALLA LEGGE Art.18 Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge. CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Art.1 La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale – ivi compresa la rivalsa I.N.A.I.L. – interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’Assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. La Società si obbliga quindi a rifondere all’Assicurato le somme eccedenti l’indennità liquidata a norma di legge che egli sia condannato a pagare all’infortunato od ai suoi aventi diritto. La Società, inoltre, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dall’azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dall’I.N.A.I.L. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. ALLEGATO GENERICO La copertura comprende: danni involontariamente cagionati a terzi (persone, animali o cose) per fatto proprio e/o di dipendenti, nello svolgimento dell’attività professionale. Danni conseguenti all’uso di apparecchiature specifiche per l’attività di veterinario. Danni relativi alle proprietà o conduzione dei locali ove si esercita l’attività professionale. MASSIMALE Il massimale è di € 160.000,00 per ogni sinistro, senza alcuna franchigia.

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