Approvato decreto che prepara al Veterinario Aziendale

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Il Veterinario Aziendale: nuovo soggetto per le aziende agricole. Il “sistema di consulenza” ne inizia a tratteggiare una figura positiva, ancora da completare per gli aspetti epidemiologici. Con il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Febbraio 2016, nasce una nuova opportunità per i medici veterinari.
L’auspicio del Sindacato è che la figura non rappresenti una gigantesca occasione di speculazione per chi è intermediario tra Azienda e Professionista. In particolare SIVeLP ha sempre ritenuto che il Veterinario Aziendale non debba costituire un fallimentare costo diretto per le aziende (spesso già soggette a difficoltà economiche) ed un profitto per altri organismi “formativi”.

DECRETO 3 febbraio 2016 .
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visti i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplifi cazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d) , e) , f) , g) , l) , ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffeelettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertitocon modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’art. 1 -ter , relativo all’istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed
in particolare l’art. 7, riguardante l’obbligo della formazione continua;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fi ni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Sancita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito
dall’art. 1-ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sistema di consulenza aziendale»: il sistema di
consulenza aziendale in agricoltura istituito dall’art. 1 –
ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116;
b) «servizi di consulenza»: l’insieme delle prestazioni
e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane
agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio
e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di
consulenza;
d) «organismo di consulenza»: l’organismo pubblico
o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti
di cui all’art. 1 -ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116;
e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all’art. 1 –
ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 (vedi allegato 1), nel quale il consulente può prestare
la propria opera;
f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di
qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la
propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro unico
dell’organismo di consulenza privato o pubblico da parte
della regione o provincia autonoma o, nei casi previsti,
del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della
salute, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 5;
h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi
di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle
regioni e province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero
delle politiche agricole e dal Ministero della salute,
per la prestazione dei servizi di consulenza.

Art. 3.
Criteri che garantiscono il principio di separatezza
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza
di cui all’art. 1 -ter , comma 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e all’art. 13, comma 2, del
Regolamento UE 1306/2013, l’organismo di consulenza
non può svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione
di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore
agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle
predette erogazioni. Con successiva circolare ministeriale
saranno dettagliati gli elementi di separatezza delle
funzioni.
2. Per i soggetti in possesso del certifi cato di abilitazione
alle prestazioni di consulenza in materia di uso
sostenibile dei prodotti fi tosanitari e sui metodi di difesa
alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati
al punto A.1.3 del Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fi tosanitari, adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio
2014.

Art. 4.
Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di
formazione di base e di aggiornamento professionale
1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate
ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza di cui
al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali
per i rispettivi ambiti di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede
una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali
di cui al comma 1, sono altresì considerati in
possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento
dell’attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo
di studio richiesto per l’iscrizione agli ordini o ai collegi
professionali, o adeguato all’ambito di consulenza,
non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti
requisiti:
a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3
anni nel campo dell’assistenza tecnica o della consulenza
nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa
attestazione dell’organismo di consulenza;
b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi
ambiti di consulenza, al termine di una formazione
di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo
comma 3.
3. Le attività di formazione di base devono rispettare i
seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti
o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale,
nazionale o europeo;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo
ambito di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una
verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza
con profitto.
4. Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti
di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e
dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali
nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione
prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento
professionale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
6. Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti
criteri minimi:
a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti
o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale,
nazionale o europeo;
b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo
ambito di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio
di un attestato di frequenza.
7. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente
in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fi tosanitari è
regolamentata dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano
d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi tosanitari,
adottato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

Art. 5.
Modalità di accesso al sistema
di consulenza aziendale in agricoltura
1. Possono accedere al sistema di consulenza aziendale
gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo,
che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza
nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che
dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate
qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell’art. 4, in
almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all’allegato
1, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i
principi di cui all’art. 3, comma 1.
2. Possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi
privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite
anche in forma societaria, le società e i soggetti
costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative
consentite per l’esercizio dell’attività professionale.
3. Le regioni e le province autonome, competenti con
riferimento alla sede legale degli organismi privati di
consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento
previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli
3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Ministero della salute e le regioni e le province
autonome provvedono al riconoscimento degli organismi
pubblici di consulenza aziendale ovvero degli enti pubblici
istituzionalmente competenti, previa verifi ca del possesso
dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Le Regioni e le Province autonome si impegnano
ad assicurare che nel loro territorio, in esito alle attività
di riconoscimento degli organismi di consulenza di cui
al presente articolo, sia operante un’offerta di consulenza
in tutti gli ambiti di consulenza di cui all’allegato 1,
compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specificità di
ciascun territorio e la disponibilità di risorse finanziarie.

Art. 6.
Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Registro unico nazionale degli
organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’art. 5.
2. Gli enti che hanno provveduto al riconoscimento degli
organismi di consulenza ai sensi dell’art. 5, aggiornano
in via informatica il Registro unico entro 30 giorni dalla
data del riconoscimento, fornendo per ciascuno di essi i
dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo
con le regioni e le province autonome, o comunicando i
dati del provvedimento di revoca del riconoscimento.
3. Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza
riconosciuti, iscritti nel Registro unico, sono pubblicati,
con i relativi dati, sul sito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.
it).
4. Nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni
aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in
sede di verifi ca dell’ammissibilità di organismi di consulenza
iscritti al Registro unico di cui al presente articolo,
sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti richiesti
ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti
nell’iscrizione medesima sotto la responsabilità dell’Ente
che ha proceduto al loro riconoscimento, fatte salve le
necessarie verifiche relative alla permanenza dei requisiti
che hanno consentito l’iscrizione.
5. L’istituzione del Registro unico di cui al presente articolo
è fatta nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 7.
Sistema di certificazione di qualità
1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, è istituito il sistema di certificazione
di qualità nazionale sull’efficacia ed efficienza
dell’attività svolta dagli organismi di consulenza.

Art. 8.
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali
di autonomia e delle relative norme di attuazione,
inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e
di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei
provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988 n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura
regolamentare, purché compatibili con le disposizioni
contenute nel presente decreto.

Art. 9.
Norme di attuazione
1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai
sensi dell’art. 1 -ter , comma 6, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello
regionale del sistema di consulenza aziendale di cui
all’art. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e
forestali
MARTINA

Il Ministro della salute: LORENZIN

ALLEGATO 1
Ambiti del sistema di consulenza
Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche
e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:
a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione
obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone
condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del
regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite
nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento
della superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera c) ,
del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo
rurale volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della
competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere
corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione
dell’imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri
per attuare l’art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri
per attuare l’art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare
l’obbligo di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse
all’azienda agricola;
g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la
prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione
della loro attività economica;
i) la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive
contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli
animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati
all’art. 28, paragrafo 3, e all’art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici
e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione
delle acque di cui all’ allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) profili sanitari delle pratiche zootecniche

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