Apparecchio radiologico. Obbligo assicurativo INAIL

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Molti veterinari utilizzano il radiologico. Ecco un pro-memoria sulle caratteristiche dell’assicurazione INAIL.
Sintesi degli adempimenti che conseguono nei confronti dell’ Istituto INAIL a seguito del possesso di un apparecchio radiologico di diagnostica detenuto presso una struttura veterinaria.

La legge 20 febbraio 1958, n. 93 ha disciplinato la tutela assicurativa dei medici esposti al rischio di malattie e di lesioni conseguenti all’azione dei raggi X.

L’onere dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 è a carico dei possessori a qualunque titolo degli apparecchi radiologici, che sono tenuti a presentare all’Istituto una denuncia, redatta su apposito modulo, degli apparecchi e del numero dei medici esposti al rischio entro 30 giorni dall’inizio del funzionamento degli apparecchi stessi.

E’ inoltre necessario denunciare, entro il trentesimo giorno dal loro verificarsi, le successive modificazioni di estensione del rischio, determinate ad esempio da variazioni del numero e del tipo degli apparecchi radiologici, nonché le variazioni concernenti l’identità del possessore, o del suo legale rappresentante, il domicilio degli stessi, la località (comune, provincia) e la sede dell’installazione degli apparecchi (studio, clinica ecc.) nonché la cessazione della attività.

La denuncia iniziale e le successive variazioni vanno presentate on line. Per ricevere gli importi di assicurazione da versare ogni anno (generalmente entro il 16 febbraio, è opportuno e possibile trasmettere all’Inail la propria PEC in modo da poter effettuare il versamento esatto entro i termini stabiliti.
La modulistica per la parte specifica, che va integrata con quella generica ( dati anagrafici del titolare dello studio, sede dei lavori ecc.) scaricabile dal sito dell’ Istituto INAIL ( MODULISTICA). Il radiologico installato presso studi privati di medici veterinari è di tipo A.

App. rad. 1

App.rad. 2

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