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SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE Art. 44 (Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento di norme comunitarie in materia, di residui di imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all`articolo 6, comma 1, recante la definizione di …

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE Art. 44 (Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) 1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento di norme comunitarie in materia, di residui di imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all`articolo 6, comma 1, recante la definizione di produttore di residui, la lettera b) è sostituta dalla seguente: “b produttore il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, ha prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;”; b) all`articolo 11, il comma 3, concernente l`individuazione dei soggetti che effettuano la raccolta dei residui, è sostituito dal seguente: “3. Chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.” c) all`articolo 12, in tema di adempimenti formali relativi alla circolazione dei residui: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti di cui all`articolo 11, comma -3, nonché i produttori iniziali dì rifiuti speciali pericolosi, hanno l`obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall`effettuazione del trasporto: c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall`effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti; e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, la registrazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla presa in carico.” 2) al comma 2, lettera c), dopo la parola “impiegato” sono aggiunte le seguenti:”, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti”; 3) al comma 3, secondo periodo, le parole “sono conservati per cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico con le modalità stabilite con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela dei territorio, sentita l`Autorità l`informatica nella pubblica amministrazione”; 4) al comma 3-bis, dopo le parole “I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti” è inserita la parola “pericolosi”; 5) al comma A le parole la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi sono sostituite dalle seguenti: “obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico”; 6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: “6-bis. 1 registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, sentita l`Autorità l`informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le relative regole tecniche. 6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell`articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili. 6-quater. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblìca 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono continuare ad essere utilizzati fíno al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis, e 6-ter. 6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell`economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell`adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.; d) all`articolo 21, il comma 7, concernente la privativa dei Comuni in tema di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è sostituito dal seguente: “7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti che rientrano nell`accordo di programma di cui all`art. 221 comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.”; e) all`articolo 28, comma 7, secondo periodo, riguardante le campagne di smaltimento e recupero dei residui con impianti mobili, le parole “sessanta giorni prima dell`installazione dell`impianto” sono sostituite dalle seguenti “quindici giorni prima dell`inizio della campagna”; nel medesimo comma, dopo le parole “sul territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “, intese come attività programmatorie volte a pianificare l`utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento”; f) all`articolo 30, concernente l`Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole “istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione” sono sostituite dalle seguenti: “istituite presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono delegare i compiti previsti dal presente decreto alle sedi regionali e delle province autonome delle Agenzie Regionali per la Protezione dell` Ambiente.”; 2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Il Comitato nazionale dell`Albo ha potere deliberante ed è composto da 10 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell`ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro delle attività produttive; c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) due dalle Regioni; e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente; 3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza” sono sostituite dalle seguenti: “da un esperto designato in rappresentanza”; nel medesimo comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche”; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione, della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all`Albo. La validità dell`iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell`Albo mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di cui all`articolo 47 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall`interessato e sostituisce l`autorizzazione all`esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l`iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio, sia stato autorizzato ai sensi dei presente decreto.”; 5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Le imprese che intendono iscriversi per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di impiantì di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri: a) le imprese che effettuano l`attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dì titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito; b) – le imprese che effettuano l`attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività; c) le imprese che effettuano l`attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.”; 6) al comma 5 dopo le parole: “delle garanzie finanziarie” sono inserite le seguenti: “che devono essere presentate a favore dello Stato”; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L`albo deve deliberare entro 90 giorni”; 7) al comma 6 dopo le parole: “che devono essere presentate a favore dello Stato”, sono soppresse le parole: “dalle imprese di cui al comma 4”; 8) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per l`anno 2000 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all`Albo di cui all`art. 21 dei decreto del Ministro dell`ambiente 28 aprile 1998 n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l`anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno”; 9) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle cooperative sociali di cui all`articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, è attestato dal Comune o dal Consorzio di Comuni”; al medesimo comma, nel secondo periodo, dopo le parole territorialmente competente” sono inserite le seguenti: “, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie; nello stesso periodo, le parole: “ai quali il Comune partecipa” sono soppresse; 10) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che deve rispondere entro 90 giorni ” -, 11) al comma 12, le parole “secondo criteri stabiliti. sono sostituite dalle seguenti “secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti; 12) al comma 14 la parola “non” è soppressa; 13) al comma 16, le parole “rinnovata ogni due anni”, sono sostituite dalle seguenti: “confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all`articolo 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”; 14) al comma 16-bis, dopo il primo è inserito il seguente periodo: “Decorso tale termine l`attività può avere inizio.”; 15) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: “16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell`Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. All`articolo 33, comma 5, la parola “rinnovata” è sostituita dalla seguente: “confermata”; nel medesimo comma, dopo le parole “e comunque” è inserita la seguente: “rinnovata”.

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